Art. 2.
(Riconoscimento della condizione
di famiglia numerosa).

      1. Ai fini del riconoscimento della condizione di famiglia numerosa è necessario che:

          a) almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano o comunitario ed eserciti un'attività lavorativa in Italia;

 

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          b) tutti i membri della famiglia, da considerare ai fini del riconoscimento, siano residenti in Italia;

          c) i figli abbiano meno di ventuno anni di età, ad eccezione di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, o siano disabili, convivano con il genitore o i genitori, salvo i casi indicati al comma 3 dell'articolo 1, dipendano economicamente dai genitori stessi e non abbiano contratto matrimonio.

      2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, l'età dei figli è elevata a ventisei anni nel caso in cui il figlio stia conseguendo un titolo di studio considerato adeguato alla sua età e finalizzato alla ricerca di un'attività lavorativa.
      3. Il riconoscimento della condizione di famiglia numerosa, valido su tutto il territorio nazionale, è effettuato dal comune di residenza.