1. Ai fini del riconoscimento della condizione di famiglia numerosa è necessario che:
a) almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano o comunitario ed eserciti un'attività lavorativa in Italia;
b) tutti i membri della famiglia, da considerare ai fini del riconoscimento, siano residenti in Italia;
c) i figli abbiano meno di ventuno anni di età, ad eccezione di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, o siano disabili, convivano con il genitore o i genitori, salvo i casi indicati al comma 3 dell'articolo 1, dipendano economicamente dai genitori stessi e non abbiano contratto matrimonio.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, l'età dei figli è elevata a ventisei anni nel caso in cui il figlio stia conseguendo un titolo di studio considerato adeguato alla sua età e finalizzato alla ricerca di un'attività lavorativa.
3. Il riconoscimento della condizione di famiglia numerosa, valido su tutto il territorio nazionale, è effettuato dal comune di residenza.